Il presupposto oggettivo per l’accesso alla composizione negoziata è rappresentato dall’esistenza di uno stato di crisi o di insolvenza, o anche soltanto da uno “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza”, purché risulti “ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”.
Lo strumento della composizione negoziata consente all’impresa che si trovi nelle condizioni sopra indicate di preservare ovvero di ripristinare la condizione di continuità aziendale mediante la conduzione di trattative con i creditori agevolate dall’intervento di un soggetto terzo, ossia dell’esperto nominato dalla CCIAA.
L’accesso alla composizione negoziata può dunque rappresentare la spinta per riequilibrare la società, consentendo in particolare:
– di sospendere temporaneamente le procedure esecutive in atto al fine di agevolare le trattative con i creditori tramite la richiesta delle misure protettive;
– di avviare un reale percorso conciliativo con gli istituti bancari e le società finanziarie, alle quali viene di fatto preclusa ogni diversa iniziativa in danno della società richiedente. L’art. 18/c. 5 del Codice della Crisi prevede infatti che le banche e gli intermediari finanziari nei cui confronti operano le misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, modificarli in danno all’imprenditore o revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse;
– di adottare soluzioni volte a mantenere la continuità aziendale, la cui conservazione o ripristino rappresentano il presupposto necessario ad ottenere dal tribunale competente la conferma delle misure protettive e cautelari richieste dall’imprenditore.
L’affitto d’azienda può ad esempio rappresentare uno degli strumenti a cui può ricorrere l’impresa che versi nella condizione di squilibrio ex art. 12, comma 1, D. Lgs. 14/2019. Non è nemmeno preclusa la possibilità di contrarre finanziamenti, anche verso i soci.
L’accesso alla composizione negoziata può preludere ad ulteriori soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale ai sensi del vigente Codice della Crisi, quali la richiesta del concordato semplificato o la stipulazione di accordi di ristrutturazione dei debiti.