Il consenso informato

A molti sarà capitato di sottoscrivere un modulo di rilascio del consenso informato in vista dell’esecuzione di un accertamento medico, di un trattamento sanitario, o di un intervento chirurgico.

Il consenso informato – è bene chiarirlo da subito – non è una semplice formalità, ma l’espressione del diritto fondamentale di ogni persona ad essere informata in modo chiaro, completo e comprensibile sulle proprie condizioni di salute, sulle modalità di esecuzione, sui benefici e sui rischi connessi agli accertamenti ed ai trattamenti sanitari indicati dal personale medico, nonché sulle possibili alternative e sulle probabili conseguenze connesse al rifiuto, in modo da poter consapevolmente esprimere o negare la propria accettazione.

Nel riconoscere tale diritto, il nostro ordinamento ha dunque attribuito a chiunque debba sottoporsi ad accertamenti, interventi o cure, un ruolo attivo nella determinazione del percorso terapeutico. Il paziente non è più dunque un soggetto passivo, ma è di fatto il vero protagonista di ogni scelta che possa avere ripercussioni sul proprio stato di salute, in quanto nessun trattamento medico o sanitario può essere iniziato o proseguito in mancanza del consenso informato, ossia dell’accettazione libera e consapevole della persona interessata.

L’acquisizione del consenso, salvi i casi determinati in cui la legge prevede espressamente la forma scritta (trasfusione di sangue ed emoderivati, trapianti, accertamenti HIV, ecc.), può avvenire anche tramite videoregistrazione o – per i portatori di disabilità – con dispositivi che ne consentano la comunicazione.

Di fatto, nella pratica quotidiana l’acquisizione del consenso informato avviene tramite la sottoscrizione di un modulo prestampato che viene sottoposto al paziente prima di ogni trattamento medico.

E’ tuttavia importante che tale sottoscrizione non si riduca ad una mera formalità, ma che sia preceduta da una reale attività informativa da parte del medico, posta in essere con linguaggio chiaro e comprensibile, e che tenga conto delle condizioni e della preparazione della persona cui è rivolta.

Fornire informazioni incomplete o inesatte rappresenta per il medico una condotta negligente, e lo espone a ipotesi di responsabilità: il paziente che non riceve sufficiente informativa sui rischi specifici di un intervento chirurgico o di un trattamento sanitario può infatti agire nei confronti del professionista e/o della struttura di appartenenza al fine di richiedere il risarcimento del danno da lesione del diritto al consenso informato.

Formulare una domanda di risarcimento nei confronti di un medico e/o di una struttura sanitaria non è tuttavia affatto semplice: bisogna innanzitutto verificare se sussiste un danno risarcibile, e soprattutto se ed in che misura lo stesso può essere dimostrato in giudizio.

Si tratta insomma di un’attività nella quale non è ammessa improvvisazione, e per la quale è necessario rivolgersi ad un legale esperto nel settore della responsabilità medica.

Milano, giovedì 25 ottobre 2024                                                                  

Avv. Guglielmo Angioni